mercoledì 1 giugno 2011

ert ovvero l'elemento retributivo territoriale













ert: la storia ha inizio...

Il 26 novembre del 2002 i sindacati confederali firmavano con le Associazioni Cooperative, all’interno della contrattazione di secondo livello, un Contratto Integrativo Regionale che prevedeva di riconoscere l’Elemento Retributivo Territoriale dell’importo  massimo di 200 euro per tutti/e i/le lavoratori/trici qualsiasi fosse il loro inquadramento; questo Elemento Retributivo doveva essere corrisposto laddove i giorni di assenza annua complessivi non superassero i 20 giorni di calendario; L’Elemento Retributivo Territoriale così determinato sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza al 30 aprile di ogni anno con la retribuzione del mese di aprile stesso e il periodo di riferimento ai soli fini del calcolo sarà l’annualità precedente, e sarà erogato a partire dal 2003.
Inoltre il 30 giugno 2008 hanno rinnovato l’accordo per i prossimi   anni,  come parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali, quindi elemento da conferire a tutti i   lavoratori.  Viene anche definita la modalità del pagamento,  le COOP che non hanno pagato l’ERT  dovranno provvedere alla liquidazione per il 50% entro il 20 ottobre 2008 e il saldo entro il 20 febbraio 2009 il tutto pari a: 

anno 2003: ERT € 200 più maggiorazione € 40 per mancato versamento;     
anno 2004: ERT € 200 più maggiorazione € 30 per mancato versamento;
anno 2005: ERT € 200 più maggiorazione € 20 per mancato versamento;                                                        
anno 2006: ERT € 230 più maggiorazione € 10 per mancato versamento;                                                
anno 2007: ERT €240        
anno 2008: ERT  €240   

Per l’anno 2008 avrebbero dovuto versarci 240 euro con la busta paga di aprile 2009, slittato a luglio 09, controllate se è stato fatto, mentre l’ERT 2009 deve essere versato, sempre 240 euro, con la busta paga di aprile 2010. 

A scanso di equivoci riportiamo un importante passaggio dell’accordo:
Art.1 Campo di applicazione e durata.
L’accordo integrativo regionale è da considerarsi quale parte integrante degli accordi di cui al CCNL Cooperative sociali (… ) e i soggetti a cui esso si  applica sono quelli di cui all’art 1 del citato CCNL, operanti in Regione Piemonte, qualsiasi sia la loro  sede legale.

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